Requisiti acustici passivi degli edifici
Il rumore può essere causa di disturbo e di danni alla salute dei cittadini nelle più disparate situazioni e circostanze, ma il luogo dove, senza dubbio alcuno, l’insorgere di questa forma di inquinamento suscita le più diffuse e vivaci reazioni è l’ambiente domestico.
L’acustica in edilizia riveste una notevole importanza ai fini della riduzione dell’esposizione al rumore, del disturbo reciproco tra unità immobiliari, della tutela del riposo e della privacy.
La legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/1995) ha stabilito la necessità di determinare in maniera generale i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
Gli edifici di nuova costruzione devono essere caratterizzati da specifiche prestazioni di isolamento ai rumori. Per arginare l’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi, il Legislatore, con il DPCM 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, ha indicato i requisiti acustici minimi delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.
Per raggiungere tali risultati è necessario la stesura di un progetto acustico con relativa relazione tecnica e dettagli costruttivi ed un’interazione con i progettisti architettonici in fase di stesura del progetto preliminare per una corretta distribuzione degli spazi interni.
In corso d’opera sarebbe corretto prevedere specifici controlli svolti mediante visite ispettive in cantiere rendicontate, durante l’intera esecuzione dei lavori, al fine di verificare la conformità tra progetto e costruzione.
Il DPCM 5 dicembre 1997 deve essere verificato in opera, al termine dei lavori, mediante prove strumentali, effettuate da competenti tecnici acustici secondo le normative tecniche in vigore.
Il recente D.G.R. 12 novembre 2018 – n. XI/784 della regione Lombardia aggiunge, per l’asseverazione di agibilità dell’edifico/dell’immobile, che si alleghi una attestazione a firma di un tecnico competente in acustica ambientale sul rispetto in opera dei requisiti acustici passivi dell’edificio e dei loro componenti.
Per le ristrutturazioni La circolare del Ministero Ambiente del settembre 1998 ha chiarito che il DPCM 5 dicembre 1997 va applicato anche per ristrutturazione parziale di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).
I nostri servizi consistono sia nell’affiancare progettisti ed imprese costruttrici durante l’intera fase di progettazione e realizzazione degli edifici (progettazione acustica, assistenza tecnica in cantiere, collaudo in opera) sia nel dare risposte ai privati cittadini che volessero verificare la rispondenza delle loro abitazioni ai dettami della normativa vigente.
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