Discoteche, locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi
La discoteca è notoriamente riconosciuta come un luogo in cui il suono diffuso emette un rumore particolarmente forte. Il sistema uditivo può essere danneggiato non solo da una forte esplosione, ma anche dalla prolungata esposizione a elevati livelli di rumore.
Con l’emanazione del DPCM del 16 aprile 1999 n. 215 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” sono stati stabiliti i limiti di rumorosità consentiti all’interno di quei locali pubblici caratterizzati da diffusione di musica ad alto volume, a protezione degli avventori e lavoratori dall’esposizione al rumore.
Sono tenuti all’osservanza delle norme del regolamento le seguenti tipologie di esercizio:
- luoghi di pubblico spettacolo;
- luoghi d’intrattenimento danzante;
- circoli privati;
- qualunque esercizio pubblico che utilizzi impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.
L’osservanza del regolamento è previsto in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico di pertinenza delle tipologie sopra elencate, sia al chiuso, sia all’aperto.
Tale decreto stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora consentiti nei locali e stabilisce obblighi per i gestori in relazione alla verifica di tali livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione.
Restano esclusi dall’applicazione del DPCM 215 del 16.04.1999:
- le manifestazioni e gli spettacoli temporanei o mobili per i quali resta in ogni caso in vigore il regime autorizzatorio di cui all’art. 4, comma 1, lettera g e all’art. 6 comma 1, lettera h della legge n° 447 del 1995;
- i pubblici esercizi in cui sono istallati semplicemente apparecchi (radio, televisori ecc.).
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